GNOSIS
Rivista italiana
diintelligence
Agenzia Informazioni
e Sicurezza Interna
» ABBONAMENTI

» CONTATTI

» DIREZIONE

» AISI





» INDICE AUTORI

Italiano Tutte le lingue Cerca i titoli o i testi con
Per Aspera Ad Veritatem n.14
Consiglio d'Europa

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952





Art. 1
Le Alte Parti contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà indicate nel Titolo I della presente Convenzione.


Titolo I

Art. 2
1. Il diritto di ogni persona alla vita è protetto dalla legge. Non può essere volontariamente inflitta la morte ad alcuno, eccetto che in esecuzione di una sentenza capitale, pronunziata da un tribunale nel caso in cui un delitto è punito dalla legge con questa pena.
2. La morte non è considerata come data in violazione di questo articolo nel caso in cui fosse determinata da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
a) per difendere ogni persona da una violenza illegittima;
b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente arrestata;
c) per reprimere, conformemente alla legge, una sommossa o una insurrezione.

Art. 3
Nessuno può essere sottoposto a torture o pene inumane o degradanti.

Art. 4
1. Nessuno può essere tenuto in schiavitù né in servitù.
2. Non è considerato come «lavoro obbligatorio o forzato» ai sensi del presente articolo:
a) ogni lavoro richiesto normalmente ad una persona detenuta nelle condizioni previste dall'art. 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
b) ogni servizio di carattere militare, o nel caso di obiettori di coscienza nei paesi ove l'obiezione di coscienza è legale, ogni altro servizio sostitutivo del servizio militare obbligatorio;
c) ogni servizio richiesto in occasioni di calamità che pongono in pericolo la vita o il benessere della comunità;
d) ogni lavoro o servizio che fa parte delle normali obbligazioni civili.

Art. 5
1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della sua libertà, eccetto che nei casi seguenti e per via legale:
a) se è detenuto legittimamente dopo una condanna da parte di un tribunale competente;
b) se è stato oggetto di un arresto o di una detenzione legittima per inosservanza di una ordinanza emessa, conformemente alla legge, da un tribunale o per garantire l'esecuzione di una obbligazione prescritta dalla legge;
c) se è stato arrestato o detenuto per essere condotto avanti l'autorità giudiziaria competente, quando si ha fondato motivo di supporre che abbia commesso un reato o si ha motivo di credere che è necessario impedire che commetta un reato o che fugga dopo il compimento di questo;
d) se si tratta della detenzione legittima di un minore, stabilita per la sua educazione controllata o della detenzione disposta al fine di tradurlo avanti l'autorità competente;
e) se si tratta della detenzione legittima di una persona capace di diffondere una malattia contagiosa, di un pazzo, di un alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
f) se si tratta dell'arresto o della detenzione legittima di una persona per impedirle di entrare nel territorio clandestinamente o contro la quale è in corso un procedimento di espulsione o di estradizione.
2. Ogni persona arrestata deve essere informata, nel più breve tempo e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e degli addebiti contestati.
3. Ogni persona arrestata o detenuta, alle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere, al più presto, condotta davanti ad un giudice o ad un altro magistrato designato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha il diritto di essere giudicata in un tempo congruo, o liberata durante il corso del procedimento. La concessione della libertà può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione dell'interessato all'udienza.
4. Ogni persona privata della libertà con un arresto o una detenzione ha il diritto di presentare un ricorso davanti ad un tribunale, affinché decida in breve tempo sulla legittimità della sua detenzione e ordini la sua liberazione se la detenzione è illegittima.
5. Ogni persona vittima di un arresto o di una detenzione, eseguiti in violazione alle disposizioni di questo articolo, ha diritto ad un indennizzo.

Art. 6
1. Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente ed imparziale, costituito dalla legge, che deciderà sia in ordine alle controversie sui suoi diritti ed obbligazioni di natura civile, sia sul fondamento di ogni accusa in materia penale elevata contro di lei. Il giudizio deve essere pubblico, ma l'ingresso nella sala di udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della moralità, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita delle parti in causa, o in quella misura ritenuta strettamente indispensabile dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità potesse ledere gli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato si presume innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. Ogni accusato ha diritto soprattutto a:
a) essere informato, nel più breve tempo in una lingua che comprende e in maniera dettagliata, del contenuto dell'accusa elevata contro di lui;
b) disporre del tempo e della possibilità necessari a preparare la difesa;
c) difendersi personalmente o con l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per pagare il difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato di ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
d) interrogare o fare interrogare i testimoni a carico ed ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizioni dei testimoni a carico;
e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Art. 7
1. Nessuno può essere condannato per una azione od omissione che, nel momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo la legge nazionale o internazionale. Parimenti non può essere inflitta una pena più grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato è stato consumato.
2. Il presente articolo non vieterà il giudizio o la punizione di una persona colpevole di una azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili.

Art. 8
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può aversi interferenza di una autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto a meno che questa ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà degli altri.

Art. 9
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto importa la libertà di cambiare religione o pensiero, come anche la libertà di manifestare la propria religione o il proprio pensiero individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, per mezzo del culto, dell'insegnamento, di pratiche e compimento di riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio pensiero non può essere oggetto di altre limitazioni oltre quelle previste dalla legge, e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza pubblica, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica o la protezione dei diritti e delle libertà di altri.

Art. 10
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autorità e senza riguardo alla nazionalità. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre le imprese radiotelevisive e di cinema ad un regime di autorizzazioni.
2. L'esercizio di queste libertà che importano dei doveri e delle responsabilità può essere subordinato a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni, previste dalla legge, che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la sicurezza pubblica, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei delitti, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti di altri, per impedire la diffusione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Art. 11
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione e alla libertà di associazione ivi compreso il diritto di fondare con altri sindacati e iscriversi a sindacati per la difesa dei propri interessi.
2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di altre limitazioni oltre quelle previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei delitti, per la protezione della salute o della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà degli altri. Il presente articolo non impedisce che legali limitazioni vengano poste all'esercizio di questi diritti da organi delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

Art. 12
A partire dall'età maritale, l'uomo e la donna hanno diritto di sposarsi e di formare una famiglia, secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di questo diritto.

Art. 13
Ogni persona i cui diritti e libertà riconosciuti nella presente Convenzione fossero violati ha diritto di presentare un ricorso avanti ad una magistratura nazionale, anche quando la violazione fosse stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio di funzioni ufficiali.
Art. 14
Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere garantito, senza alcuna distinzione fondata soprattutto sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o altre opinioni, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, sui beni di fortuna, nascita o ogni altra condizione.

Art. 15
1. In caso di guerra o in caso di altre pubbliche calamità che minaccino la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può prendere misure che deroghino agli obblighi previsti da questa Convenzione, nello stretto limite richiesto dalla situazione e a condizione che esse non siano in contrasto con altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.
2. La precedente disposizione non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo per il caso di morte derivante da atti di guerra conformi alle Convenzioni, e agli artt. 3, 4 (paragrafo 1) e 7.
3. Ogni Alta Parte contraente, che esercita il diritto di deroga, comunica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le misure prese e i motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure sono revocate e le disposizioni della Convenzione ritornano nuovamente e pienamente in vigore.

Art. 16
Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere interpretata nel senso che vieta alle Alte Parti contraenti di imporre limitazioni alla attività politica degli stranieri.

Art. 17
Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come contenente per uno Stato, un raggruppamento, o un individuo, un diritto a dedicarsi ad una attività o a compiere un atto che mira alla sospensione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o ad una limitazione di questi diritti e libertà maggiore di quella prevista dalla Convenzione.

Art. 18
Le limitazioni apportate, ai sensi della presente convenzione, a detti diritti e libertà non possono essere applicate che per lo scopo per cui sono state previste.


Art. 1
Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni.
Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non ledono il diritto degli Stati di applicare quelle leggi che giudicano necessarie per disciplinare l'uso dei beni in relazione all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri tributi o ammende.

Art. 2
A nessuno può essere interdetto il diritto all'istruzione.
Lo Stato, nell'attività che svolge nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

Art. 3
Le Alte Parti contraenti si impegnano ad indire, a intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni che assicurino la libera manifestazione dell'opinione pubblica sulla scelta del corpo legislativo.
Art. 4
Ogni Alta Parte contraente può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, comunicare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna a che le disposizioni del presente Protocollo siano valide nei territori indicati in detta dichiarazione e dei quali ha la rappresentanza internazionale.
Ogni Alta Parte contraente che ha comunicato una dichiarazione ai sensi del paragrafo precedente può, in altro momento, comunicare una nuova dichiarazione che modifichi il contenuto di ogni precedente dichiarazione o che denunzi la validità del Protocollo su uno dei territori.
Una dichiarazione fatta ai sensi del presente articolo sarà ritenuta come fatta ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 63 della Convenzione.

Art. 5
Le Alte Parti contraenti considereranno gli articoli 1, 2, 3 e 4 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e, di conseguenza, si applicheranno tutte le disposizioni della Convenzione.


















(*) Fonte: SIOI
(**) A cura della Redazione

© AGENZIA INFORMAZIONI E SICUREZZA INTERNA